Art. 5.
(Disposizione transitoria).

      1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 possono svolgere attività medico-legale anche i medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto in modo continuativo attività medico-legale da almeno cinque anni, in qualità di dipendenti presso il Servizio sanitario nazionale o presso un ente previdenziale limitatamente ai compiti del proprio istituto o presso un servizio o ente equipollente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.